1. La Regione, in attuazione dell'
articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtł della clausola di maggior favore contenuta nell'
articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce la centralitą rivestita dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI) nel sistema produttivo regionale e ne supporta lo sviluppo in attuazione dei principi dello Small Business Act per l'Europa (SBA) di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, tramite gli incentivi previsti dal titolo II e la revisione normativa prevista dal titolo III, dal titolo IV e dal titolo V della presente legge.