Art. 2
(Comunitą straniere extra Unione europea)
1. La Regione, il Comune, la Prefettura e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, possono convenire di estendere i servizi dello Sportello informativo di cui all'articolo 1 ad altre comunitą straniere extra Unione europea o apolidi, presenti nel territorio regionale, sentita la Consulta comunale dei cittadini stranieri extra Unione europea del Comune di Trieste.