Legge regionale 07 febbraio 2013, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Modalitą di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalitą terapeutiche.
Art. 5
 (Compiti di informazione sanitaria)
1. Al fine di favorire la conoscenza tra i medici degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi, la Regione, nell'ambito della definizione delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilitą e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), promuove periodicamente iniziative di informazione dirette ai medici e ai farmacisti operanti nella regione.