Legge regionale 07 febbraio 2013, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.
Art. 4
2. Per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia può essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione ai sensi del comma 1.
3. I medicinali a base di cannabinoidi sono acquistati in modo centralizzato dall'ente di cui all'articolo 6. Le farmacie degli enti del Servizio sanitario regionale ne garantiscono il successivo allestimento e la dispensazione ai pazienti.
4. Per pazienti in assistenza domiciliare, la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi potrà essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità da definirsi previo accordo da stipularsi a livello regionale.
5. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 11/2016 , a decorrere dall'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 6 , L.R. 11/2016, come disposto dall'art. 8, c. 1, della medesima L.R. 11/2016.
2 I provvedimenti attuativi di cui all'art. 6 L.R. 11/2016 sono stati adottati con DGR 1884/2016.