Art. 3
(Ambito di applicazione e disposizioni generali)
1. La presente legge si applica agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché alle strutture private accreditate, titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale, che erogano prestazioni in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia.
2. L'acquisto dall'estero dei farmaci cannabinoidi è disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero) ed è consentito solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 di tale decreto. Si osserva altresì quanto previsto dall'articolo 158, commi 6 e 9, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della
direttiva 2003/94/CE).
3. L'allestimento e la prescrizione delle preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale.
4. L'utilizzo di farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale è consentito secondo le modalità di cui all'articolo 4 per finalità terapeutiche, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica e, per quanto attiene alle cure palliative e alla terapia del dolore, avviene nell'ambito e con le modalità della rete per le cure palliative e la terapia del dolore di cui agli articoli 6 e 12 della
legge regionale 10/2011.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 11/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 11/2016
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 2, L. R. 11/2016