Legge regionale 07 febbraio 2013, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Modalitą di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalitą terapeutiche.
Art. 1
 (Oggetto e finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale e nel quadro della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalitą terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale, per ridurre il costo di tali farmaci e per agevolarne l'accesso, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilitą del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2016