1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'
articolo 117, terzo comma, della Costituzione , nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale e nel quadro della
legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalitą terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale, per ridurre il costo di tali farmaci e per agevolarne l'accesso, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilitą del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.