Art. 2
(Elezione degli organi del nuovo Comune e proroga degli organi del Comune di Teor)
2. Gli organi del Comune di Teor che devono essere rinnovati nell'anno 2013 restano in carica fino al 31 dicembre 2013.
3. Dall'1 gennaio 2014, data di istituzione del nuovo Comune di Rivignano Teor prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Rivignano e Teor cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
4. Lo statuto comunale del Comune di Rivignano Teor è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.