Legge regionale 07 febbraio 2013, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2013

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 1
 (Istituzione)
1. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statutospeciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dall'1 gennaio 2014 č istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a Rivignano.
2. Il Comune di Rivignano Teor č costituito dai territori dei Comuni di Rivignano e Teor.
3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Rivignano Teor prevede che alle comunitā di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.