Art. 3
(Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari)
1. Il Comune di Rivignano Teor subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nella titolaritā delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, in essere nei Comuni di Rivignano e Teor.
2. Il personale dei Comuni di Rivignano e Teor č trasferito al Comune di Rivignano Teor.
3. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Rivignano e Teor sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Rivignano Teor.