﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 dicembre 2012

      , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 166</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span> le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all'    articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23    (Attuazione del    decreto legislativo 111/2004    in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della    legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5    (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a bis) </span>Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>sono ammesse varianti allo strumento urbanistico di due o più Comuni adottate congiuntamente per la realizzazione di progetti comuni la cui attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi che considerino l'intera superficie territoriale interessata dal progetto; in tale caso ciascuno strumento urbanistico generale disciplina, in modo coordinato con quello degli altri Comuni partecipanti, l'uso del territorio mediante strumenti grafici, normativi e descrittivi che determinano i contenuti del progetto; sono ammesse varianti urbanistiche al progetto comune solo qualora vi concorrano tutti i Comuni partecipanti.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 48, comma 1, L. R. 29/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 5, L. R. 6/2019</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021</p></p></body></html>