Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
CAPO X
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI
Art. 217
1.
L'articolo 27 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 27
 (Controllo sugli atti)
1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di ambienti naturali. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.
3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.
5. Gli Enti parco trasmettono alla Regione le deliberazioni concernenti gli atti di programmazione annuali e pluriennali di attività entro dieci giorni dall'adozione. La Giunta regionale li approva in applicazione del comma 2, fatto salvo quanto stabilito ai commi 6 e 7.
6. La struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro venti giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può assegnare un termine per sanare eventuali vizi di legittimità o di merito riscontrati. Qualora l'Ente Parco non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, gli atti di cui al comma 5 possono essere annullati per vizi di legittimità ovvero rinviati a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.
7. Gli atti riesaminati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, nel termine di dieci giorni dall'adozione per le finalità di cui ai commi 5 e 6.
8. Gli atti che non rientrano nei commi 1 e 5 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.>>.

Art. 221

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
Art. 222

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 223
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La Regione armonizza la disciplina inerente i prati stabili e i siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.>>.

Art. 224
1. All'articolo 11 della legge regionale 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche: