Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
TITOLO IV
 AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, RACCOLTA FUNGHI E PESCA
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI FORESTAZIONE
Art. 98

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera n), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 103
2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2008, irrogate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 e al capitolo 1294 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC".

Art. 106
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), le parole <<dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)>>.

Art. 111

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, commi 3 e 3 bis, L.R. 9/2007.
Art. 112
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.>>.

Art. 115

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, L.R. 9/2007.
Art. 117

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, c. 1 ter, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2015.
Art. 129
1. All'articolo 86 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), e successive modifiche,>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani),>>;

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI
Art. 133

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 25/2017