Art. 40
(Interventi in materia di politiche della sicurezza)
2. In relazione ai finanziamenti erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 - II area "Interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza", approvato con deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2009 n. 1631, in caso di modifica o cessazione della forma collaborativa beneficiaria, la rendicontazione, ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000, č resa dal Comune che aveva presentato la domanda di contributo. Nel caso di cessazione di Unioni di Comuni la rendicontazione č presentata da uno dei Comuni che ne facevano parte. I contributi devono comunque essere stati utilizzati per le finalitā per cui sono stati erogati.