Dopo il
comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente:
<<6 bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.>>.