Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
TITOLO I
 ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I
 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1
1. All'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Termine del procedimento)
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.>>.

4. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti sono ridotti a novanta giorni.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli non conclusi entro il termine di adeguamento di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i termini previgenti.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 9/2018
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, L.R. 3/2012.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE
Art. 28
1. All'articolo 42 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera q), L. R. 19/2013
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 2/2014
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 54, L. R. 6/2013
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera q), L. R. 19/2013
CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40
 (Interventi in materia di politiche della sicurezza)
1. Sono fatti salvi i finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), agli enti locali che entro il termine del 31 ottobre 2012, stabilito dall'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), abbiano presentato un resoconto delle attività svolte. I medesimi enti locali devono completare la realizzazione dei progetti e presentare la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro e non oltre il 31 ottobre 2013.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E TERRITORIALE EUROPEA