A decorrere dall'1 gennaio 2013 l'articolo 22 della legge 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di trattamento presentate, conformemente al relativo regolamento regionale, in relazione a cessazioni di contratti a progetto verificatesi nel 2012.