<<4 bis. L'attivitā di autoriparazione di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivitā di autoriparazione), č consentita solamente in officine con sede fissa, in conformitā alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.>>.