<<6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione č effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravitā della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.>>.