Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
Art. 254
 (Abrogazioni in materia di opere pubbliche)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico);
b) la legge regionale 29 novembre 1986, n. 49 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 recante "Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico");
c) l'articolo 26 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
d) l'articolo 58 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
e) l'articolo 26 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);
f) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).