Alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 14/2002 le parole <<
specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere>> sono sostituite dalle seguenti: <<
corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa>>.