(Concessioni di superfici prative costituenti argini e sponde di corsi d'acqua)
1. Le concessioni di superfici prative a imprese agricole, costituenti argini e sponde di corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico regionale, sono autorizzate da parte della struttura regionale competente senza il pagamento del canone, secondo il disposto dell'
articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), al fine di consentire la manutenzione degli argini mediante sfalcio delle essenze erbacee, senza oneri per la Regione.