<<4 bis. Gli effluenti zootecnici possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas in quanto classificabili come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 viene effettuata sulla base di apposita relazione, allegata al progetto, redatta e sottoscritta da professionista abilitato.>>.