Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
Art. 168
1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 6/2003 per i quali non sia gią stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi finalizzati all'acquisto degli alloggi stessi, possono essere destinati alla locazione anche parziale degli stessi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati, con la possibilitą per il locatario di successivo acquisto dell'alloggio a un prezzo ridotto dei canoni versati e subentro nel contributo residuo.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera g), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.