Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
Art. 167
1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), per i quali non sia gią stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi, possono essere trasferiti alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) che acquistano uno o pił alloggi al fine della locazione dei medesimi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati.
2. La scelta dei locatari degli alloggi acquistati dall'ATER avviene in conformitą alle disposizioni della legge regionale 6/2003 mentre quella degli acquirenti degli alloggi residui avviene secondo la previgente normativa.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera g), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.