<<1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o non sia opportuna la restituzione in pristino, l'Amministrazione comunale territorialmente competente applica all'interessato una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.>>;