<<Art. 35 bis
(Progetti di riassetto ambientale)
1. I progetti di riassetto ambientale delle aree ricadenti in zona paesaggistica, utilizzate per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei materiali inerti provenienti da attività estrattive, sono approvati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a condizione che la ricollocazione di strutture, manufatti e impianti avvenga su aree funzionalmente contigue e non vincolate ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. I progetti di cui al comma 1 devono considerare la rinaturalizzazione delle aree abbandonate a carico dell'azienda in trasferimento e prevedono la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e l'ampliamento delle strutture produttive esistenti, nonché la nuova collocazione degli impianti a quota inferiore rispetto al piano campagna ai fini della riduzione dell'impatto ambientale.>>.