Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
Art. 279
1.
Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è sostituito dal seguente:
<<6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate, con spese a carico dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile.>>.