<<6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate, con spese a carico dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile.>>.