Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la <<Scuola Mosaicisti del Friuli>>), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Fatta salva l'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, gli organi di gestione consortile sono monocratici.>>.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli adegua il proprio statuto alla disposizione di cui al comma 1. Gli organi collegiali di gestione consortile cessano a decorrere dalla data di adeguamento dello statuto.