Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 44

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 15 e da 17 a 19 della legge regionale 12/1995;

b) il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificative ed integrazioni di norme legislative diverse);

c) il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

d) il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

e) i commi 39 e 40 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

f) i commi 18, 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 13 della legge regionale 13/2002;

g) i commi 73 e 74 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

h) i commi 35 e 36 dell'articolo 4 della legge regionale 30/2007;

i) commi 61 e 63 dell'articolo 7 ed i commi 21 e 22 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

k) i commi 5, 6 e 7 e il comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

(1)(2)

Note:

Le lettere j) e l) sostituite, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 28 novembre 2012, n. 48.

Le lettere j) e l) sono dichiarate soppresse a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel BUR 19 dicembre 2012, n. 51.