Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 41

(Cumulo dei contributi e rendicontazione)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 8, comma 41, L. R. 15/2022