Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 39

(Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera g), L. R. 18/2013