Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 38

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.

2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:

a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento;

b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;

c)

( ABROGATA )

d) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28.

(1)

3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.

4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.

5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.

6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.

Note:

Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera f), L. R. 18/2013