Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 23

(Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale)

1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel Registro mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale.

2. La Regione fornisce altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991.