Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 22

(Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. L'assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con cadenza annuale, anche su richiesta del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale, l'Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale quale momento di proposta, confronto e verifica, per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali riguardanti le associazioni di promozione sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni

2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazione di promozione sociale non iscritte nel Registro.

3. Possono essere altresì convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.

4. L'Assemblea approva nella prima seduta il regolamento per il proprio funzionamento.

5. L'Assemblea elegge, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento, gli esperti di cui all'articolo 21, comma 4, lettera b). Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto

6. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.