Art. 28
(Attività di formazione e aggiornamento)
1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri.
2.
La Regione è inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'
articolo 15 della legge 266/1991
.
3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attività formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilità di funzionari pubblici.
Art. 29
(Centri di servizio per il volontariato)
1.
La Regione è autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato di cui all'articolo 17, apposite convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui all'
articolo 15 della legge 266/1991
per l'erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, comma 2, per l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, nonché per attività di supporto nell'attuazione della presente legge.
1 bis.
La Regione è altresì autorizzata a delegare l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi previsti dagli articoli 9 e 28 della presente legge ai Centri di servizio per il volontariato di cui all'
articolo 15 della legge 266/1991
.
1 ter. L'Amministrazione regionale definisce con deliberazione della Giunta regionale le modalità di esercizio della delega di cui al comma 1 bis e l'entità del concorso al finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto delegato.
2.
È fatta salva la destinazione alle attività relative alle associazioni di volontariato delle risorse disponibili assegnate ai sensi della
legge 266/1991
.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2014
2Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2014
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 71, lettera a), L. R. 27/2014
4Comma 1 ter sostituito da art. 6, comma 71, lettera b), L. R. 27/2014