Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
CAPO III
 LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 20
 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.
2 bis. Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all'articolo 7 della legge 383/2000 possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.
3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 26.
4. L'iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.
6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
6 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 117/2017, l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 33/2015
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 12/2017
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 8 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 21
 (Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale rappresenta le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale nel settore della promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra questione di loro interesse.
3. Il Comitato propone iniziative su questioni di interesse per le associazioni di promozione sociale.
4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.
8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.
9. Ai componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta riconosciute nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
12. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 401, lettera b), L. R. 27/2012
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016