Art. 8
(Iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato)
1. Per promuovere il ruolo del volontariato e favorire il suo sviluppo, la Regione č autorizzata a sostenere spese dirette per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro.
2. Al fine di accrescere la rappresentativitā e favorire l'attivitā congiunta delle associazioni, sono sostenute, in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.