Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 45
 (Norme finanziarie)
2. Per le finalitā previste dall'articolo 12, comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unitā di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4042 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale per il volontariato".
3. Per le finalitā previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, č autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico dell'unitā di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4043 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale per la promozione sociale".
4. Per le finalitā previste dall'articolo 29, comma 1 č autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unitā di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4046 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli armi 2012-2014, con la denominazione "Spese derivanti dalle Convenzioni stipulate con i Centri di servizio per il volontariato".
5. Per le finalitā previste dall'articolo 36, comma 2, č autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unitā di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4045 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Spese per il monitoraggio regionale sul fenomeno associativo".
6. All'onere complessivo di 2.720.000 euro suddiviso in ragione di 1.360.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unitā di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unitā di bilancioCapitoloanno 2013anno 2014
5.5.1.50604994250.000,00250.000,00
5.5.1.50604999500.000,00500.000,00
8.2.1.11404533610.000,00610.000,00


7. Per le finalitā previste dall'articolo 27, comma 1, č autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unitā di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9696 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale di anticipazione di cassa sui finanziamenti assegnati da enti pubblici, dalla Unione europea e dallo Stato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per attivitā progettuali, operazioni di investimento e acquisto di attrezzature - partita di giro".
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte con le entrate di pari importo accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2013, sull'unitā di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 9696 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Restituzioni dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale delle anticipazioni di cassa concesse dal Fondo regionale per il volontariato e la promozione sociale - partita di giro".