Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 20
 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. Č istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.
2 bis. Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all'articolo 7 della legge 383/2000 possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.
3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalitā specificate nel regolamento di cui all'articolo 26.
4. L'iscrizione nel Registro č disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'iscrizione al Registro č condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.
6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
6 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 117/2017, l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validitā fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 33/2015
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 12/2017
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 8 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.