Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019
Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 16
(Attivitą di vigilanza)
1. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro attraverso la revisione periodica dello stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 5.