Art. 11
(Promozione del volontariato internazionale)
1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel Registro, riconoscendo il loro indispensabile apporto allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarietà, al fine di favorire iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati e promuovere congiuntamente la cultura della solidarietà.