1.
Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato:
a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'articolo 5;
b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.