Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

CAPO IV

ANAGRAFE CANINA

Art. 25

(Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina)

1. È istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è adottato il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 26

(Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)

1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Alla registrazione si provvede:

a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;

b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza:

a) lo smarrimento del cane entro cinque giorni;

b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro cinque giorni;

c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;

d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;

e) la variazione di residenza entro trenta giorni;

f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, entro dieci giorni.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015

Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015

Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera f), L. R. 5/2015

Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera g), L. R. 5/2015

Art. 27

(Identificazione e registrazione dei cani)

1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 36 può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.

3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.

4. L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.

5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale.

6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33.

Art. 28

(Accesso ai dati dell'anagrafe canina)

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nella BDR, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.