Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 5

(Divieti e prescrizioni)

1. È vietato:

a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;

b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;

c) vendere animali a minorenni;

d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;

e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;

f) detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;

g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;

g ter) detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.

(1)(2)(3)(4)

1 bis. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui al comma 1, lettera g ter), il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 marzo 2015, n. 5.

(5)

2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.

4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

Note:

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015

Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015

Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015

Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 5/2015