Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 20

(Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico)

1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità e disciplina le modalità di accesso nell’ipotesi di cui al comma 4.

(1)

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 5/2015