Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 16

(Ritrovamento, cattura e soppressione)

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.

2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.

3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.

4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 25 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.

6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.

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7. Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali di affezione vaganti finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell'animale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Note:

Comma 6 sostituito da art. 280, comma 1, L. R. 26/2012