Art. 6
(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute č tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede legale o operativa nella regione, le cui finalitā rientrino fra quelle previste dalla presente legge.
1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalitā per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 5/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 5/2013