Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
Art. 4
 (Responsabilità e doveri del detentore)
1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 73, L. R. 14/2016
4 Comma 5 quater aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 37/2017 . La disposizione si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2017.
5 Parole soppresse alla lettera f) del comma 2 da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019
6 Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019
7 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Lettera i bis) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.