Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025
Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
Art. 36
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima previo parere della commissione consiliare competente.