Art. 35
(Contributi)
1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3. L'importo del contributo non può essere superiore a 5.000 euro.